Colpevole il chirurgo che non manifesta il proprio dissenso (Cass. Pen. 16094/2023)

La sentenza in questione (Cass. Pen. 16094/2023) riguarda il caso di una paziente sottoposta a intervento programmato di plastica di laparocele in laparoscopia complicatasi nel postoperatorio con una peritonite da perforazione intestinale. L’addebito mosso ai medici che si sono succeduti nelle cure postoperatorie è quello di aver atteso troppo tempo prima di riportare la paziente in sala operatoria, causandone il decesso.

Il principio intorno a cui ruota il caso è il principio di garanzia ovvero la responsabilità di ogni medico di tutelare il paziente coordinandosi sia rispetto ai colleghi con cui condivide il turno di guardia, sia rispetto ai colleghi del team che subentra. Un aspetto particolare riguarda l’evenienza che i membri dell’equipe siano in disaccordo.

Il caso è quello tipico di una “responsabilità professionale, configurata a titolo di cooperazione colposa multidisciplinare per il quale l’accertamento del nesso causale deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo”

In sentenza si ribadisce che “L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali” insomma “rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio”.

Inoltre “In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l’erroneità.”

Dalla Redazione

8 GIUGNO 2023  /  DA QUALITY-ADMIN